IL CASCO A SCODELLA
Inviato: 05/08/2019, 15:19
Fa un incidente col casco a scodella: l’assicurazione non risarcisce i danni al volto.
Con un’ordinanza la Cassazione stabilisce che il motociclista che usa il casco DGM e ha un sinistro in cui ha ragione, è risarcibile per tutto ma non per le lesioni riportate alla faccia!
È stata confermata in Cassazione, con l’ordinanza 20558/19, la visione adottata dal Tribunale, che ha riconosciuto il diritto risarcitorio del conducente di un motociclo, limitato però alle sole lesioni alla spalla e al corpo.
Il motociclista in questione, urtato da un’automobile, ha riportato danni al corpo, a una spalla e al volto. La compagnia assicuratrice dell’automobilista gli ha risarcito quanto previsto, fatta eccezione per le lesioni alla faccia. Il motivo è che il motociclista conduceva il suo mezzo indossando un casco con omologazione DGM. Il fatto è avvenuto in provincia di Napoli. OMOLOGAZIONE DGM
Il casco DGM, detto a padella o scodella; omologazione ed uso.
Anche se non più utilizzabile su ciclomotori e motocicli dal 12 ottobre 2010, il casco DGM, detto anche scodella, continua ad avere ancora molte simpatie tra i motociclisti.
Per chi lo indossa sono previste sanzioni e fermo del veicolo. Lo sancisce l'art. 28 della legge 29 luglio 2010 n.120 in materia di Sicurezza stradale.
Indossandolo si rischia una forte multa.
Per chi indossa un casco NON OMOLOGATO secondo le regole europee ECE/ONU, sono previste sanzioni importanti.
Le stabilisce il comma 2 dell'art. 171 del codice della strada: "Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
Oltre al pagamento della multa, per chi viene beccato con un casco non omologato, c'è anche il divieto di usare la moto per 60 giorni, che diventano 90 se si ripete nell'infrazione nell'arco di due anni.
La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".
Con un’ordinanza la Cassazione stabilisce che il motociclista che usa il casco DGM e ha un sinistro in cui ha ragione, è risarcibile per tutto ma non per le lesioni riportate alla faccia!
È stata confermata in Cassazione, con l’ordinanza 20558/19, la visione adottata dal Tribunale, che ha riconosciuto il diritto risarcitorio del conducente di un motociclo, limitato però alle sole lesioni alla spalla e al corpo.
Il motociclista in questione, urtato da un’automobile, ha riportato danni al corpo, a una spalla e al volto. La compagnia assicuratrice dell’automobilista gli ha risarcito quanto previsto, fatta eccezione per le lesioni alla faccia. Il motivo è che il motociclista conduceva il suo mezzo indossando un casco con omologazione DGM. Il fatto è avvenuto in provincia di Napoli. OMOLOGAZIONE DGM
Il casco DGM, detto a padella o scodella; omologazione ed uso.
Anche se non più utilizzabile su ciclomotori e motocicli dal 12 ottobre 2010, il casco DGM, detto anche scodella, continua ad avere ancora molte simpatie tra i motociclisti.
Per chi lo indossa sono previste sanzioni e fermo del veicolo. Lo sancisce l'art. 28 della legge 29 luglio 2010 n.120 in materia di Sicurezza stradale.
Indossandolo si rischia una forte multa.
Per chi indossa un casco NON OMOLOGATO secondo le regole europee ECE/ONU, sono previste sanzioni importanti.
Le stabilisce il comma 2 dell'art. 171 del codice della strada: "Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
Oltre al pagamento della multa, per chi viene beccato con un casco non omologato, c'è anche il divieto di usare la moto per 60 giorni, che diventano 90 se si ripete nell'infrazione nell'arco di due anni.
La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".